FORMAZIONE
Approfondimento a cura di A.Novissimo
FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA
FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA art.37, D.Lgs.vo 81/08 e s.m. e.i
IL RISCHIO
lI rischio è la probabilità che un danno sia causato nelle condizioni di impiego o di esposizione a un evento o agente.
L'analisi dei rischi considera due elementi:
1. La probabilità di accadimento di un evento;
2. lI livello di potenziale danno che ne può derivare.
lI rischio si origina dalla presenza di un pericolo e dalla sua probabilità che esso raggiunga la capacità di produrre un danno alle persone e alle cose, nonchè all'entità del danno stesso.
ELENCO DEI RISCHI:
-
Rischio biologico: qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie, o intossicazioni;
-
Rischio chimico: uso di sostanze o preparati impiegati nelle attività lavorative che possono essere pericolosi in relazione alle condizioni di impiego;
-
Rischio fisico: le molteplici attività lavorative possono configurare quale agente fisico li rumore, le vibrazioni meccaniche, l'attività di campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, le reazioni ionizzanti, gli ultrasuoni;
-
Rischio incendio: i luoghi di lavoro e le attività connesse nei quali sono presenti sostanze infiammabili o condizioni di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi;
-
Rischio ergonomico: tutte le attività lavorative connesse al posizionamento inadeguato nell'uso delle attrezzature che possono condizionare ad assumere posizioni anacronistiche;
-
Rischio psicologico: i sintomi sono irritabilità, calo della motivazione, disinteresse, riduzione dell'autostima, paura di cambiare mansione o lavoro, esaurimento;
-
Rischi trasversali: i turni di lavoro eccessivi, lavoro notturno, stress lavoro correlato, difficoltà nell'uso delle attrezzature, lavori particolari (per es. con animali o in acqua).
DANNO
lI danno è definito come una perdita o lesione fisica rapportato alla sua gravità. Infatti, rileviamo un danno gravissimo (pericolo di vita), danno grave, (malattia che mette in pericolo la vita), danno lieve (prognosi superiore a un giorno), danno trascurabile (lesioni con esito risolutivo nell'arco della giornata).
PREVENZIONE
lI D.Lgs.vo 81/08 definisce la prevenzione sul lavoro quale complesso di disposizioni o misure
necessarie da mettere in campo per evitare o ridurre i rischi sul lavoro a garanzia della salute e integrità dei lavoratori.
PROTEZIONE
Con protezione sul lavoro si intendono tutte le misure di tipo collettivo o individuale con la finalità di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori. Le principali misure di protezione sono rappresentate da dispositivi di protezione individuale (DPI).
ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE
1.Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonche' l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
c) l'eliminazione dei rischi e, ove cio' non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti
di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di cio' che e' pericoloso con cio' che non lo e', o e' meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti
al rischio;
h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorita' delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione
individuale;
j) il controllo sanitario dei lavoratori;
k) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la
sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
l) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
m) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
n) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
o) l'istruzioni adeguata ai lavoratori;
p) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
q) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
r) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
s) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
t) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
u) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformita' alla indicazione dei fabbricanti.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante li lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
DIRITTI, DOVERI PER I VARI SOGGETTI AZIENDALI!
DOVERI DEL DATORE DI LAVORO
lI datore di lavoro e il dirigente, in base alle attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
» nominare il Medico Competente;
»designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione
incendi;
»fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (DPI);
»limitare l'accesso alle aree a grave rischio solo ai lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni e specifico addestramento;
»richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme;
»adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
»richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi;
»informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato;
»adempiere agli obblighi di informazione e formazione;
»elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi in caso di appalti (DUVRI);
»comunicare all'INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro;
»consultare il Rappresentante dei Lavoratori nei casi richiesti;
»vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di Sorveglianza Sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
I principali doveri del lavoratore sono:
- Diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni da svolgere;
- Osservare le direttive dell'imprenditore e dei propri superiori;
- obbligo di fedeltà: il dipendente non può trattare affari in concorrenza con il suo datore di lavoro, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e alla produzione aziendale, o farne uso in maniera da recare danno all'azienda stessa.
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i
mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale;
f) nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di
lavoro;
I) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti
dal medico competente.
PRINCIPALI DIRITTI DEI DATORI DI LAVORO
-
potere disciplinare;
-
potere di controllo;
-
potere disciplinare;
-
tutela dei dati personali;
-
cura e informazione.
PRINCIPALI DIRITTI DEI LAVORATORI
I lavoratori hanno il diritto di avere delle figure di riferimento o di interfaccia (RLS).
Tutti i lavoratori godono di diritti inalienabili quali la possibilità di ricevere appropriata e completa formazione e informazione sui rischi connessi alle loro attività.
Hanno il diritto di astenersi dal lavoro in caso di situazioni di pericolo senza per questo subire alcun pregiudizio.
Di essere sottoposti a visite mediche anche previa personale richiesta e di appellarsi avverso il giudizio del medico agli enti preposti alla vigilanza.
ORGANI DI VIGILANZA
Per ORGANO di VIGILANZA si deve intendere l'Ente o l'Amministrazione pubblica che per legge svolge il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il fine principale è la tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori, nell'interesse dei medesimi e della collettività. L'attività di vigilanza può inoltre contribuire alla salvaguardia della corretta concorrenza, sotto lo specifico profilo della salute e sicurezza sul lavoro, tra le imprese/aziende e tra i professionisti che operano, in detto ambito, quali consulenti dei datori di lavoro pubblici e privati.
I principali organi ispettivi che controllano la sicurezza sul lavoro sono:
-
ASL;
-
Vigili del fuoco;
-
INAIL;
-
ispettorato nazionale del lavoro;
-
NAS.
FORMAZIONE SPECIFICA
RISCHI, INFORTUNI
I rischi infortunistici sono caratterizzati dal potenziale accadimento di incidenti, eventi o infortuni, causati da carenze strutturali dell'ambiente di lavoro, dall'uso di attrezzature/macchine inadeguate o prive di regolare manutenzione, da mancata formazione specifica all'uso delle attrezzature/ macchine, da mancato utilizzo di DPI (Dispositivi di protezione individuale) indicati per le specifiche fasi di lavoro.
Meccanici generali
urto, schiacciamento, lesionamento, taglio, impigliamento, trascinamento, intrappolamento, scivolamento/caduta, inciampo, perforazione, attrito, abrasione, folgorazione, schizzui di fluidi/scintille.
Elettrici generali
causato da contatto diretto con elementi in tensione, o indiretto da
contatto con elementi che vanno in tensione in caso di guasto.
Tutti i lavori svolti in prossimità di una fonte di alimentazione di natura elettrica sono considerati da esposizione al rischio elettrico.
I lavori che comportano rischio elettrico devono essere svolti da persone esperte in ambienti di lavoro elettrici (PES) o da persona avvertita in
ambienti di lavori elettrici (PAV), mentre persone addette ai lavori elettrici fuori tensione o in prossimità di un rischio elettrico sono definite come non esperte o Comune (PEC).
Macchine attrezzature
lI datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro li datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) I rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le attrezzature già in uso.
lI datore di lavoro, al fine di ridurre i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adottare adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'Allegato VI.
lI datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature siano:
1. installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
2. oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
3. assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di
sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera Z;
b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
Cadute dall’alto
Per lavoro in quota si intende un'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile.
Microclima in un ambiente di lavoro: quali parametri lo definiscono i parametri fisici che definiscono il microclima all'interno di un ambiente confinato, come potrebbe essere quello di un ufficio o di un'azienda, sono:
1. temperatura;
2. umidità relativa;
3. velocità dell'aria.
Questi elementi, insieme ad altri parametri individuali quali
metabolismo dell'individuo, attività fisica svolta e al resistenza termica del vestiario indossato, caratterizzano gli scambi termici tra il lavoratore e l'ambiente circostante.
Illuminazione
I posti in cui sono presenti i lavoratori devono prediligere la luce naturale, anche se essa deve accompagnata e controbilanciata della luce artificiale.
DPI Organizzazione del lavoro
Si intende per dispositivo di protezione individuale, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno e più rischi suscettibili di minacciarne lavoro la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
I DPI devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
Stress del lavoro correlato
Art.28 - Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche' quelli connessi alle differenze di genere, all'eta', alla provenienza da altri Paesi.
1-bis. la valutazione dello stress lavoro correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'art.6 comma 8, lettera m-quater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2013.
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attivita' lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonche' dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacita' professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. lI contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresi' rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.
3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
Movimentazione manuale dei carichi
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attivita' lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso lombari.
2. Ai fini del presente titolo, s'intendono:
a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori,
comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari;
b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.
Movimentazione merci con apparecchi di sollevamento
Gli apparecchi di sollevamento sono delle macchine particolari. Per questo motivo devono essere costruiti conformemente alla direttiva macchine e alle specifiche norme armonizzate. Inoltre, la legislazione nazionale dispone che gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg siano soggetti alla prima verifica (omologazione) e a verifiche periodiche (annuali).
Sotto il profilo della sicurezza, gli apparecchi di sollevamento sono caratterizzati da:
-
limitatori, che comandano
- l’arresto
- la limitazione dei movimenti
- delle funzioni dell'apparecchio di sollevamento;
-
indicatori, che forniscono all'operatore
- le informazioni necessarie, visive e/o sonore, al comando dell'apparecchio, entro prestabiliti limiti operativi.
Emergenze e incendi
1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e da' istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non puo' essere evitato, possano cessare al loro attivita', o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) adotta i provvedimenti necessari affinche' qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilita' di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unita' produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unita' produttiva.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
Art. 18 comma lettera b
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza
Stress lavoro correlato
Art.28 - Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma ,1 lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e al salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche' quelli connessi alle differenze di genere, all'eta', alla provenienza da altri Paesi.
1-bis. la valutazione dello stress lavoro correlato di cui al comma 1è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'art.6 comma 8, lettera m-quater, e li relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2013. 2. lI documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attivita' lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) li programma delle misure ritenute opportune per garantire li miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonche' dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha
partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacita' professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. lI contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresi' rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.
3-bis. Nel caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
Primo soccorso
lI d.lgs. 81/2008 e s.m. e .i conferisce al primo soccorso un ruolo importante all'interno del sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed obbliga il datore di lavoro a designare e formare gli addetti e ad organizzare il piano di emergenza.
Dall'organizzazione del sistema di primo soccorso aziendale dipende infatti l'attivazione precoce e tempestiva dei primi tre anelli della catena dell'emergenza, in attesa dell'arrivo dei soccorsi avanzati.
lI primo soccorso è l'insieme di interventi, di manovre ed azioni messe in essere da chiunque si trovi a dover affrontare una emergenza sanitaria, in attesa dell'arrivo di personale specializzato.
Gli obiettivi del primo soccorso sono:
• riconoscere una situazione di emergenza, valutare le condizioni della vittima e attivare la catena dell'emergenza, allertando i soccorsi avanzati se necessario;
• prestare i primi soccorsi utilizzando competenze adeguate;
• evitare l'insorgenza di ulteriori danni causati da un mancato soccorso o da un soccorso condotto in maniera impropria.
lI datore di lavoro deve designare gli addetti al primo soccorso (art. 18 d.lgs.81/2008), tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva.
La cassetta di primo soccorso, deve essere adeguata mente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima seguente:
• Visiera paraschizzi;
• guanti sterili monouso 5( paia);
• termometro;
• pinzette da medicazione sterili monouso (2);
• flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3);
• flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1litro (1);
• compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2);
• compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10);
• teli sterili monouso (2);
• confezione di rete elastica di misura media (1);
• confezione di cotone idrofilo (1);
• confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2);
• rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2);
• forbici;
• lacci emostatici (3);
• ghiaccio pronto uso (due confezioni);
• sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2);
• apparecchio per al misurazione della pressione arteriosa.
SORVEGLIANZA SANITARIA
La sorveglianza sanitaria, è un obbligo previsto dall'articolo 41 del D.Ig.Vo. 81/08 e.s.m.e i., è effettuata dal medico competente e comprende:
• Comma 1 lettera b)
qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi;
• Comma 2 lettera a)
Visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
• Comma 2 lettera b)
Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere li giudizio di idoneità alla mansione specifica.
La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
• Comma 2 lettera c)
Visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere li giudizio di idoneità alla mansione specifica;
• Comma 2 lettera d)
Visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica:
• Comma 2 lettera e)
Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
• Comma 2 lettera e-bis)
Visita medica preventiva in fase preassuntiva;
• Comma 2 lettera e-ter)
Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, la fine di verificare l'idoneità a mansione.