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SICUREZZA SUL LAVORO

Approfondimento a cura di A.Novissimo

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LA SICUREZZA SUL LAVORO

SICUREZZA SUL LAVORO  

D.LGS.VO 81/08 E S.M. E I. 

QUALI OBBLIGHI?

CHI È INTERESSATO? 

 

Chiunque svolge un'attività lavorativa, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, deve adeguarsi al dettato normativo così come devono contribuire insieme al datore di lavoro all' adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.  

CHI È RESPONSABILE?

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro, sul quale ricade la responsabilità dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa, è responsabile degli obblighi discendenti dal D.Lgs.vo 81/08 coordinato con il D.L.106/09. 

Il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) e designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria; designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione, incendi e di evacuazione in caso di pericolo immediato; del primo soccorso.  

Deve fornire ai lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale (DPI); deve adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento.  

Infine deve consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) la corretta applicazione delle misure di sicurezza e di Protezione della salute adottate. 

COSA FARE

 

Il lavoratore deve essere informato e conoscerne i contenuti inerenti l'organizzazione della sicurezza negli ambienti di lavoro. 

Il D. Lgs.81/08 rappresenta un modo nuovo di affrontare il problema della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto si predilige l'aspetto preventivo rispetto a quello repressivo. Non vengono definite infatti nuove regole, ma piuttosto procedure che si devono mettere in campo per rendere gli ambienti di lavoro sempre più sicuri e realizzare l'ambizioso progetto di innovare la qualità piuttosto che la quantità degli obblighi di sicurezza.  

 

A tal fine deve essere avviato un percorso di informazione, formazione, e di pianificazione della sicurezza il cui obiettivo è quello di  organizzare un sistema aziendale di gestione della Sicurezza che indichi chiaramente i ruoli, i compiti e le responsabilità assegnati alle diverse funzioni aziendali e le rispettive procedure operative,  istituire  ed  organizzare in tal modo  un Sistema di Gestione della Sicurezza che applica i criteri della prevenzione, autocontrollo, miglioramento continuo, impegno consapevole e responsabile di tutti i dipendenti. 

Il lavoratore presta la propria opera con rapporto di lavoro subordinato anche temporaneo, speciale, solo per apprendere un mestiere o una professione con o senza retribuzione ( borsisti, tirocinanti, volontari ecc.) Per il D.Lgs. 81/08 la definizione di lavoratore si allarga a più soggetti, legati all'azienda da istituti contrattuali differenti e anche se privi di retribuzione.

 

Al lavoratore, comunque venga definito, spettano precisi diritti e doveri, esplicitamente richiamati dalla norma. 

I lavoratori sono vincolati a precisi comportamenti nei confronti degli altri lavoratori e del datore di Lavoro: 

  • osservare le disposizioni ricevute dai superiori in materia di sicurezza, sotto forma di procedure, disposizioni di servizio o ordini verbali; 

  • utilizzare correttamente e non manomettere macchine, impianti, dispositivi di sicurezza e di allarme;  

  • segnalare al preposto e al proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza tutti i pericoli e le inefficienze dei sistemi di prevenzione che rileva nel proprio posto di lavoro e nelle procedure operative; 

  • non rimuovere o modificare segnalazioni o dispositivi di sicurezza ;

  • sottoporsi ai controlli sanitari stabiliti dal medico competente. 

  • COSA DEVE FARE IL PREPOSTO

  • Attiva concretamente le misure disposte dal datore di lavoro e dal dirigente; 

  • Controlla  e vigila che i lavoratori rispettino le disposizioni di sicurezza; 

  • Comunica al dirigente ogni informazione sui rischi e sui sistemi di prevenzione  

  • QUALI INCARICHI PER IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

    In tema di sicurezza, rappresenta i lavoratori , dai quali è eletto, nei confronti del datore di lavoro; come figura eletta dai lavoratori, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura peculiare, depositaria di diritti e di un ruolo ben preciso nella gestione dei rischi e della sicurezza all'interno dell'azienda.

    Ogni RLS ha infatti diritto a:

     

  • una formazione tecnico giuridica in tema di sicurezza;

  • vere accesso ai documenti aziendali, con la possibilità di prendere visione deiregistri infortuni, delle informazioni tecniche su sostanze ed apparecchiature ecc;

  • avere accesso ai luoghi di lavoro, mediante sopralluoghi, ad avere contatti e colloqui con i lavoratori;

  • Ricevere informazioni sulla valutazione dei rischi, sulla organizzazione aziendale, sugli accertamenti sanitari del Medico Competente (in forma anonima) e sui provvedimenti dell'Organo di Vigilanza.

  • COSA FA IL MEDICO COMPETENTE

    E' un medico con i requisiti professionali specifici richiesti dalla normativa, che si cura dello stato di salute dei lavoratori e segue gli aspetti di carattere più strettamente medico della prevenzione; come ogni figura medica il Medico Competente è tenuto al rispetto del segreto professionale sulle informazioni riservate e personali che acquisisce nello svolgimento dei suoi compiti:

  • collabora col Datore di Lavoro ed il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi e alla attuazione delle misure di sicurezza;

  • effettua gli accertamenti sanitari sui lavoratori secondo appositi protocolli sanitari correlati alle mansioni;

  • istituisce e aggiorna la cartella sanitaria di ogni lavoratore in cui elenca l'esito degli accertamenti sanitari susseguitisi nel tempo;

  • informa i lavoratori sul significato e sull'esito degli accertamenti sanitari;

  • esprime giudizi sulla idoneità alla mansione dei lavoratori ed effettua visite sanitarie all'atto dell'assunzione di nuovi lavoratori;

  • visita congiuntamente al Servizio di Prevenzione e Protezione, i luoghi e gli ambienti di lavoro

  • A COSA SERVE IL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

    Come organo di consulenza del Datore di

    Lavoro, il Servizio di Prevenzione e Protezione

    ha il compito di occuparsi degli aspetti più

    strettamente tecnici e giuridici della

    prevenzione:

  • individua i fattori di rischio, e collabora

  • alla stesura del documento di Valutazione

    dei Rischi che verrà firmato dal Datore di

    Lavoro;

  • elabora le procedure di sicurezza ed

  • integra, per la parte relativa alla sicurezza,

    le procedure redatte da altri organi

    aziendali;

  • ispeziona i luoghi di lavoro, esamina i processi e le lavorazioni, le materie prime e gli impianti;

  • rilascia pareri in materia di sicurezza al Datore di Lavoro ed ai Lavoratori;

  • verifica le segnalazioni sulla presenza o l'insorgenza di situazioni di pericolo;

  • organizza e contribuisce alla formazione dei lavoratori sulla sicurezza del lavoro.

  • INFORMAZIONE E FORMAZIONE

     

  • Il D. Lgs. 81/08 considera l'informazione e la formazione come fattori strategici di notevole importanza per ridurre gli infortuni e malattie professionali;

  • infatti ogni operatore necessita di una formazione specifica e mirata in occasione di assunzione, trasferimento o cambio mansione;

  • Gli obblighi formativi imposti dal D. Lgs. 81/08 hanno portato ad affrontare le problematiche di sicurezza sul lavoro in parallelo ai concetti tecnico scientifici della formazione tradizionale.

  •  

     

    DISPOSIZIONI PER GLI ADDETTI ANTINCENDIO

    Il D.M. 2 settembre 2021 è entrato in vigore il 4 ottobre 2022, stabilisce nuove disposizioni per la formazione degli addetti antincendio.

    I lavoratori presenti nei luoghi di lavoro indicati nell'allegato IV del D.M. 2 settembre 2021:

     

  • Alberghi con oltre 100 posti letto, campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;

  • Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; casa di riposo per anziani;

  • Locali spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 persone;

  • Scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;

  • Attività commerciali con superficie aperta al pubblico superiore a 500 m2;

  • [...]

  • DEVONO

    conseguire, quale obbligo di legge, l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'articolo 3 della Legge 609/96.

    L'attestato di idoneità tecnica antincendio viene rilasciato esclusivamente dal Comando dei Vigili del Fuoco competente territorialmente, mediante il superamento di un testo scritto, una prova orale e una prova pratica.

    Chiarimenti in ordine al “Decreto mini codice” del 3/9/2021, con entrata in vigore dal 21/10/2022, con il quale sono stabiliti i criteri generali della sicurezza antincendio dei luoghi di lavoro.

    Il decreto 3/9/2021 stabilisce i criteri Generali atti ad individuare le misure interne ad evitare l'insorgere di un incendio, a limitarne le conseguenze e adottare le misure precauzionali di esercizio nei luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.

    La valutazione del rischio incendio va effettuata in relazione alla complessità del luogo di lavoro.

     

    In caso di incendio garantire idonee vie di Esodo da percorrere dagli occupanti in maniera autonoma o con assistenza.

    Applicare una corretta gestione della sicurezza antincendio (GSA), mediante adozione e verifica delle misure antincendio preventive.

    Installare estintori di capacità estinguente minima non inferiore a “13 A” e carica minima non inferiore a 6kg o 6lt, in numero totale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 metri.

    Per consentire la pronta estensione di piccoli focolai si possono utilizzare coperte antincendio conformi alla norma UNI CEI EN 1869: 2019.

    Gli estintori devono essere collocati in posizione facilmente visibile e raggiungibile.

    L'allarme antincendio è demandato all'addetto antincendio individuato e formato.


     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    NOMINA MEDICO COMPETENTE

    Il datore di lavoro é il soggetto titolare del rapporto di lavoro con poteri decisionali e di spesa.

    Il datore di lavoro non può delegare la valutazione di tutti i rischi presenti in azienda. Il datore di lavoro ha 1’obbligo di nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria e fornisce allo stesso tutte le informazioni in merito a:

  • natura dei rischi;

  • organizzazione di lavoro, programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive;

  • descrizione degli impianti e dei processi produttivi.

  • Il medico competente attua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici per ogni lavoratore.

    La sorveglianza sanitaria comprende:

     

    1. valutazione del lavoratore alla mansione specifica;

    2. visita medica periodica;

    3. visita medica su richiesta del lavoratore;

    4. visita medica in occasione del cambio mansione;

    5. visita medica in occasione della cessazione del rapporto di lavoro;

    6. visita medica preventiva e preassuntiva;

    (vedi anche art 5, legge 300, statuto dei lavoratori)

    7. visita medica alla ripresa del lavoro dopo una malattia di 60 giorni.

     

    Tutti questi obblighi sono in capo solo e unicamente al datore di lavoro.

    ULTIME MODIFICHE AL DECRETO SICUREZZA LAVORO

    Le principali modifiche introdotte dal Decreto Legge del 4 maggio 2023, in vigore dal 5 maggio 2023, al Decreto Legislativo 81/08 (sicurezza lavoro) sono:

  • All’articolo 25, comma 1, lettera “e) è inserita la lettera “e-bis):

  • In occasione della visita di assunzione il medico competente richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità.

  • All’articolo 37, comma 2, lettera “b) è aggiunta la lettera “b-bis):

  • Il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

  • All’articolo 73 comma 4 è aggiunto il comma “4 bis:

  • Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.

     

    Si ricorda che tutte le inosservanze al Decreto Legislativo 81/08 e s.m. e i. sono sempre punite con sanzioni Penali, Amministrative e Pecuniarie.

    Per gli adempimenti di quanto sopradetto, i datori di lavoro hanno l’obbligo di adempiervi immediatamente.

    1. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 259 del 29 ottobre 2021 il Decreto Ministeriale 3 settembre 2021 concernente la sicurezza antincendio;

    2. Sentenza della Corte di Cassazione del 29 aprile 2022 n.16562, in ordine alla funzione del ruolo di responsabile del servizio di prevenzione protezione (R.S.P.P.)

    La Corte chiarisce che il ruolo consultivo e interlocutorio del responsabile del servizio di prevenzione protezione deve essere funzionalmente distinto da qualsiasi ruolo decisionale, soprattutto da quello datoriale, perché altrimenti si incrociano posizioni e funzioni con compiti strutturalmente diversi, che devono cooperare su piani diversi.

    La dialettica tra chi esercita i poteri organizzativi e chi ha un ruolo tecnico ed elaborativo costituisce la sintesi di base da cui prende le mosse ogni determinazione organizzativa, amministrativa, tecnica, produttiva, in materia di sicurezza .

    Di conseguenza la confusione dei ruoli di per sé é indice di un colposo difetto di organizzazione che ricade sul datore di lavoro, tutt’altro che esimente.

    3. Legge 215/2021 in vigore dal 21/12/2021 :

     

    a) obbligo per il datore di lavoro di individuare e nomina re con atto esplicito un PREPOSTO;

    b) entro il 30 giugno 2022 l’attivita di formazione sara rivista dalla conferenza Sta to Regioni con:

  • formazione e aggiornamento del preposto;

  • formazione obbligatoria per i datori di lavoro;

  • addestramento pratico dei lavoratorio

  • SORVEGLIANZA SANITARIA

    La sorveglianza sanitaria, è un obbligo previsto dall’articolo 41 del D.lg.Vo. 81/08 e.s.m.e i., è effettuata dal medico competente e comprende:

     

  • Comma 1 lettera b)

  • qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi;

     

  • Comma 2 lettera a)

  • Visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

  • Comma 2 lettera b)

  • Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

    La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

     

  • Comma 2 lettera c)

  • Visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

  • Comma 2 lettera d)

  • Visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica:

     

  • Comma 2 lettera e)

  • Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;

     

  • Comma 2 lettera e-bis)

  • Visita medica preventiva in fase preassuntiva;

     

  • Comma 2 lettera e-ter)

  • Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

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